Ordinanza Santelli su case e cimiteri

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Presa dopo il report ministero che vede la Calabria a ‘basso rischio’

Nuova ordinanza della Governatrice della Calabria Jole Santelli, in vigore da oggi 10 maggio 2020, che allenta le restrizioni sugli stili di vita dei calabresi e riguarda seconde case, attività sportive all’aperto, spesa, raccolta funghi, visite ai cimiteri, assistenza a persone non autonome, toelettatura cani. L’ordinanza, afferma una nota, “è in linea con quanto già disposto in altre regioni e contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell’Iss del Report regionale con le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al DM del 30 aprile 2020 concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario unitamente alla relativa classificazione del rischio”. Dal Report si evince che, al 6 maggio, la Calabria “viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Coronavirus. Dunque un territorio che, allo stato, si configura come caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lock-down alla cosiddetta fase 2 A”.
   L’ordinanza, in particolare, consente “ai residenti in Calabria, di raggiungere la seconda abitazione – esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti”.
Poi l’ordinanza prevede, “nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020” che “è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività: pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di
copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata. Allenamento e addestramento cani; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa. E’ consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale”. 

L’ordinanza, infine, ribadisce “l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni”. Resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

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